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Computo metrico senza firma: l’esclusione dal bando è illegittima

Di Avv. Giorgio Pina. Aggiornato al 25 settembre 2026. 3 min di lettura.

Computo metrico senza firma ed esclusione dal bando: soccorso istruttorio

Un’impresa presenta domanda per un contributo a fondo perduto. Allega il computo metrico delle opere edili, ma il documento non reca la firma del tecnico. È sufficiente questa omissione per escluderla dalla procedura?

La questione è stata esaminata dal TAR Sicilia, Palermo, nella sentenza n. 966 del 7 aprile 2026, relativa all’Avviso «FAre Impresa in Sicilia – FAInSicilia». Il giudizio ha riguardato una società assistita dal nostro Studio, che aveva proposto un investimento di circa 251.000 euro e richiesto un contributo di circa 125.800 euro.

Perché la domanda era stata dichiarata inammissibile

Secondo l’ente gestore, il computo metrico allegato alla domanda non poteva essere considerato idoneo perché privo della sottoscrizione del tecnico abilitato. L’esclusione delle spese edili dal programma ammissibile incideva, a sua volta, sulla verifica della quota di cofinanziamento che l’impresa doveva sostenere con risorse proprie.

Dopo la comunicazione dei motivi ostativi, la società aveva trasmesso una dichiarazione del professionista, il quale confermava di avere redatto il computo già presentato, insieme alla documentazione attestante la sua iscrizione all’Ordine. L’amministrazione aveva tuttavia ritenuto l’omissione originaria non sanabile e dichiarato inammissibile la domanda.

La distinzione decisiva, documento mancante o documento irregolare

Per il TAR il computo metrico non mancava. Era stato allegato alla domanda nei termini previsti dall’Avviso, riportava il nominativo del tecnico abilitato e conteneva il dettaglio delle lavorazioni. Mancava soltanto la firma.

La sottoscrizione serve a rendere certa la provenienza di un documento. Nel caso esaminato, però, la riferibilità dell’elaborato al professionista risultava già da elementi presenti nel computo ed era stata ulteriormente confermata dalla dichiarazione inviata in risposta ai motivi ostativi.

Il punto 12.3 dell’Avviso consentiva di chiedere chiarimenti e integrazioni per carenze documentali o formali. Secondo il TAR, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la dichiarazione ricevuta e, se necessario, chiedere il computo con la firma mancante, anziché trattare l’irregolarità come causa insanabile di esclusione.

Perché non valevano le regole richiamate dall’ente gestore

L’ente aveva richiamato decisioni relative a progetti privi della firma del tecnico nell’ambito di procedure di gara. Il TAR ha spiegato perché quel ragionamento non fosse decisivo, poiché occorreva guardare alla disciplina dello specifico Avviso per il finanziamento, che non prevedeva, per l’omissione contestata, l’esclusione automatica sostenuta dall’amministrazione.

Il soccorso istruttorio, in questa vicenda, non serviva a creare dopo la scadenza un computo metrico nuovo o a modificare il progetto. Serviva a regolarizzare un documento già depositato e a confermarne la provenienza.

Che cosa ha deciso il TAR

Il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento che dichiarava inammissibile la domanda di agevolazione.

Già durante il giudizio, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, la domanda era stata riammessa alla valutazione e l’amministrazione aveva adottato un decreto di concessione del contributo, subordinandone gli effetti all’esito della causa.

Cosa può ricavare un’impresa da questa decisione

Un’irregolarità formale non comporta sempre la perdita di un’agevolazione. Prima di dichiarare inammissibile una domanda occorre verificare che cosa richieda esattamente il bando, se il documento sia stato presentato nei termini, se il suo contenuto e la sua provenienza siano già accertabili e se sia previsto uno spazio per chiarimenti o integrazioni.

La decisione non autorizza a completare liberamente una domanda dopo la scadenza. Mostra, piuttosto, perché la regolarizzazione di un documento esistente debba essere distinta dalla produzione tardiva di un elemento essenziale che mancava del tutto.

Riferimento: TAR Sicilia, Palermo, Sezione V, sentenza 7 aprile 2026, n. 966.

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Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce l'esame del caso concreto. Per verificare subito la scadenza puoi usare il calcolatore dei termini.