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Incarico di direttore di struttura complessa in sanità: non è un concorso e decide il giudice ordinario
Di Avv. Giorgio Pina. Aggiornato al 28 settembre 2026. 3 min di lettura.

Nel mondo della sanità pubblica le selezioni per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa sono tra le procedure più contese. In gioco ci sono responsabilità, retribuzione e prestigio professionale, e il medico che si vede preferire un collega si chiede a quale giudice rivolgersi. Per anni la domanda ha ricevuto risposte oscillanti, con ricorsi proposti al TAR e dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, e viceversa. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3868 del 20 febbraio 2026, hanno messo un punto fermo.
La decisione
La vicenda nasceva dalla selezione per la direzione di una struttura complessa presso un istituto zooprofilattico, con il candidato non prescelto che contestava l’esito. Le Sezioni Unite hanno affermato che la procedura per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa nel Servizio Sanitario Nazionale non costituisce un concorso pubblico in senso tecnico. Non si tratta infatti di una procedura di assunzione, né di una progressione verticale verso una qualifica superiore, ma dell’attribuzione di un incarico dirigenziale a chi è già dirigente medico. L’atto di conferimento è un atto di gestione del rapporto di lavoro, adottato dall’azienda con i poteri del datore di lavoro privato, e la controversia appartiene quindi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Il ragionamento si inserisce nella linea, ormai consolidata, che riserva al giudice amministrativo le sole procedure concorsuali in senso proprio, cioè quelle che portano all’assunzione o al passaggio a un’area superiore, e affida al giudice ordinario tutto ciò che riguarda lo svolgimento del rapporto di lavoro privatizzato. La selezione per la struttura complessa, pur avendo una commissione, una terna di idonei e una motivazione della scelta, non muta la natura del rapporto e per questo resta fuori dall’area del concorso.
Che cosa cambia per i medici
La conseguenza più immediata riguarda il giudice da adire e i termini. Il ricorso al TAR, con il suo termine di sessanta giorni, non è la strada corretta, e chi lo intraprende rischia una declaratoria di difetto di giurisdizione con relative spese. La strada è quella del ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro, con i termini di prescrizione propri dei diritti e con la possibilità di chiedere in via d’urgenza la sospensione dell’incarico conferito ad altri quando ci siano ragioni serie.
Cambia anche il tipo di controllo. Il giudice del lavoro non annulla atti amministrativi ma verifica se l’azienda ha rispettato le regole che si è data e i principi di correttezza e buona fede, in particolare quelle sulla composizione della commissione, sulla formazione della terna e sull’obbligo del direttore generale di motivare la scelta quando non ricade sul candidato con il miglior punteggio. Se la violazione è accertata, il medico può ottenere il risarcimento del danno e, nei casi in cui la scelta sia vincolata, anche il conferimento dell’incarico.
Un chiarimento utile anche per le aziende
La pronuncia serve anche alle aziende sanitarie e agli istituti, perché conferma che la selezione va gestita come un atto datoriale, con l’obbligo di trasparenza e di motivazione che discende dalla disciplina di settore e dalle regole di correttezza, non come un procedimento amministrativo soggetto alle forme della legge sul procedimento. La motivazione della scelta del direttore generale, in particolare, resta il punto più delicato e quello su cui si concentrano le contestazioni, perché una motivazione generica o apparente espone l’azienda alla condanna.
Chi si occupa di questi contenziosi, sia dal lato del medico che da quello dell’azienda, deve quindi impostare la strategia fin dall’inizio sul binario del giudice del lavoro.
Fonti e riferimenti
- Cass. civ., Sez. Un., 20 febbraio 2026, n. 3868
Articolo a finalità informativa, aggiornato al 27 settembre 2026. Non sostituisce l’esame degli atti del singolo procedimento.
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