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Quiz sbagliato al concorso: quando si può fare ricorso e quando invece è inutile

Di Avv. Giorgio Pina. Aggiornato al 28 settembre 2026. 4 min di lettura.

Quiz sbagliato al concorso: quando fare ricorso

Nei concorsi con prove a risposta multipla basta un punto per passare da idoneo a escluso, o per scivolare di centinaia di posizioni in graduatoria. Per questo la contestazione dei singoli quesiti è diventata una delle cause più frequenti di ricorso al TAR. Ma non tutte le contestazioni hanno le stesse possibilità. La giurisprudenza del 2026 offre due pronunce, entrambe del TAR Lazio, che lette insieme spiegano con chiarezza dove passa il confine tra il quesito che il giudice può correggere e quello su cui non interverrà mai.

Il quesito oggettivamente errato: il candidato vince

Con la sentenza n. 14465 del 31 agosto 2026 la Sezione IV-ter del TAR Lazio ha accolto il ricorso di una candidata al concorso RIPAM per 2.970 assistenti del Ministero della Giustizia. La ricorrente aveva risposto «b» al quesito n. 17 della prova scritta del 24 ottobre 2025, un quesito di logica formale sui rapporti tra insiemi, mentre la commissione aveva indicato come corretta la risposta «a». Il Tribunale ha esaminato il quesito e ha accertato che l’opzione «a» era in realtà impossibile secondo le regole della logica, mentre la «b» era corretta. Ha quindi annullato la valutazione e ordinato all’amministrazione di rettificare il punteggio.

Il principio affermato è semplice e rigoroso. Nei concorsi con prove a risposta multipla ogni quesito deve ammettere una sola risposta indubitabilmente esatta e le alternative non possono essere ambigue o confondenti. Quando la risposta indicata come corretta dall’amministrazione è smentita da regole oggettive, come quelle della logica, della matematica o di una norma di legge letta nel suo testo, il giudice amministrativo può intervenire perché non sta sostituendo la propria valutazione a quella della commissione ma sta semplicemente rilevando un errore verificabile da chiunque.

Nello stesso contenzioso il TAR aveva già reso, con l’ordinanza n. 2415 del 23 aprile 2026, due precisazioni utili per chi deve organizzare un ricorso. La prima è che il termine per impugnare decorre dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, perché solo in quel momento la lesione diventa concreta, anche se il candidato conosceva da tempo il proprio punteggio. La seconda è che, in presenza di errori evidenti o già accertati in altri giudizi, il giudice può ordinare in via cautelare l’attribuzione interinale del punto e l’aggiornamento della graduatoria senza attendere la sentenza di merito.

Il quesito difficile o «ambiguo»: il candidato perde

Sul versante opposto si colloca la sentenza n. 433 del 12 gennaio 2026 della Sezione III-bis del TAR Lazio. Una docente esclusa dalle prove orali di un concorso ordinario contestava un quesito di narratologia sostenendo che una risposta alternativa a quella ufficiale fosse anch’essa difendibile sul piano teorico, e che ciò rendesse il quesito ambiguo. Il TAR ha respinto il ricorso con un ragionamento che vale come regola generale. La presenza di risposte plausibili non è un difetto della prova ma un suo elemento qualificante, perché il candidato è chiamato a individuare la risposta più corretta ed esaustiva tra le alternative, non una qualsiasi risposta sostenibile. La scelta dei quesiti e delle risposte rientra nella discrezionalità tecnica della commissione e il giudice può intervenire solo di fronte a un errore manifesto e oggettivo, non quando il ricorrente porta un’opinione diversa, un manuale di parte o un parere di un esperto.

Come capire in quale caso ci si trova

La differenza tra le due situazioni non è di grado ma di natura. Nel primo caso la risposta ufficiale è dimostrabilmente falsa secondo un criterio esterno e verificabile, e il giudice si limita a prenderne atto. Nel secondo caso la risposta ufficiale è difendibile e il candidato sostiene che lo sia anche un’altra, il che significa chiedere al giudice di scegliere tra due opinioni, cosa che il giudice amministrativo si rifiuta di fare per rispetto della discrezionalità tecnica della commissione.

Prima di avviare un ricorso, quindi, occorre una verifica onesta. Se il quesito riguarda logica, matematica, calcolo, il testo di una norma o un dato oggettivo, e si può dimostrare con un ragionamento lineare che la risposta ufficiale è sbagliata, le probabilità sono buone e vale la pena agire subito, magari in via cautelare. Se il quesito riguarda materie interpretative e la contestazione si fonda su «anche l’altra risposta poteva andare bene», le probabilità sono basse e i costi del giudizio rischiano di non essere giustificati.

Fonti e riferimenti

  • TAR Lazio, Roma, Sez. IV-ter, 31 agosto 2026, n. 14465
  • TAR Lazio, Roma, Sez. IV-ter, ord. 23 aprile 2026, n. 2415
  • TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 12 gennaio 2026, n. 433

Articolo a finalità informativa, aggiornato al 25 settembre 2026. Non sostituisce l’esame del quesito e degli atti del singolo procedimento.

Questa valutazione si può fare in poche ore, ma va fatta bene e prima che scadano i termini. Se ritieni che un quesito della tua prova fosse sbagliato, inviami il testo del quesito con le alternative, la risposta indicata come corretta dalla commissione, la tua scheda e la graduatoria. Ti dirò senza giri di parole se il tuo è un caso di errore oggettivo, sul quale conviene agire anche in via cautelare, oppure un caso di quesito difficile sul quale è meglio non spendere denaro. Puoi scrivermi a segreteria@avvocatogiorgiopina.it.

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Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce l'esame del caso concreto. Per verificare subito la scadenza puoi usare il calcolatore dei termini.