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Licenziato dalla pubblica amministrazione: si può partecipare a un nuovo concorso?
Di Avv. Giorgio Pina. Aggiornato al 28 settembre 2026. 4 min di lettura.

Chi è stato licenziato da un ente pubblico per motivi disciplinari si chiede spesso se quella vicenda gli chiuda per sempre le porte del pubblico impiego. La risposta non è un sì o un no secco, perché dipende da come è scritta la clausola del bando e dalla distanza, nel tempo e nel contenuto, tra il licenziamento e il nuovo concorso. Il Consiglio di Stato ha affrontato la questione con la sentenza della Sezione V n. 4103 del 21 maggio 2026 e ha fissato un criterio che aiuta a orientarsi.
Il caso
Un dirigente di un Comune ligure era stato licenziato per motivi disciplinari nel marzo 2024. Pochi mesi dopo lo stesso ente aveva bandito un concorso per un dirigente dello stesso settore e l’ex dipendente aveva presentato domanda. L’amministrazione lo aveva escluso in forza della clausola del bando che vietava la partecipazione a chi fosse stato licenziato per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione. Il dirigente aveva impugnato l’esclusione sostenendo che una preclusione automatica fosse contraria ai principi fissati dalla Corte costituzionale, che in passato ha censurato le esclusioni assolute e senza limiti di tempo.
Che cosa ha deciso il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione con un ragionamento attento. Ha ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 329 del 2007, ha ritenuto irragionevoli le preclusioni che colpiscono per sempre e per qualunque impiego chi è stato licenziato, perché impediscono di valutare la gravità del fatto e il tempo trascorso. Ma ha osservato che il caso in esame era diverso sotto due profili decisivi. Il licenziamento era recentissimo, risalendo a poco più di un anno prima della domanda, e il concorso riguardava lo stesso ente e la stessa posizione dirigenziale da cui il candidato era stato allontanato. In queste condizioni non serve una valutazione caso per caso della gravità, perché la ricandidatura immediata nello stesso posto rende evidente l’incompatibilità con il rapporto di fiducia che deve legare l’ente al proprio dirigente, e l’esclusione automatica è proporzionata.
Quando la clausola è invece contestabile
La sentenza, letta al contrario, indica anche i casi in cui l’esclusione può essere illegittima. Una clausola che vieti la partecipazione a chiunque sia stato licenziato da qualunque amministrazione, in qualunque tempo e per qualunque ragione, resta esposta alle censure della Corte costituzionale, perché non consente alcuna ponderazione. Quando sono trascorsi molti anni, quando il licenziamento riguardava un ente e un profilo del tutto diversi, o quando il fatto disciplinare era di modesta gravità, il candidato ha argomenti seri per chiedere che la sua situazione sia valutata in concreto anziché essere respinta in automatico. Anche il principio di proporzionalità, che il giudice amministrativo applica sempre più spesso ai bandi, gioca a favore di chi si trova in queste condizioni.
Conta poi la formulazione esatta del bando. Alcuni bandi escludono solo chi sia stato licenziato «per persistente insufficiente rendimento» o «a seguito di procedimento disciplinare», altri parlano genericamente di «destituzione» o «dispensa», e le differenze non sono di stile ma di sostanza, perché ogni formula copre situazioni diverse e va letta in modo restrittivo trattandosi di cause di esclusione.
Cosa fare in pratica
Chi ha alle spalle un licenziamento disciplinare e intende partecipare a un concorso deve innanzitutto leggere con attenzione la clausola del bando e verificare se la propria situazione vi rientri davvero. Se il bando contiene una clausola generale e senza limiti di tempo, conviene presentare comunque la domanda dichiarando lealmente il precedente e, in caso di esclusione, valutare l’impugnazione davanti al TAR entro sessanta giorni, contestando la clausola per contrasto con i principi costituzionali e con il principio di proporzionalità. Se invece, come nel caso deciso dal Consiglio di Stato, il licenziamento è recente e la candidatura riguarda lo stesso ente e lo stesso ruolo, le probabilità di successo sono molto ridotte e occorre esserne consapevoli prima di investire in un contenzioso.
Fonti e riferimenti
- Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2026, n. 4103
- Corte cost., 27 luglio 2007, n. 329
Articolo a finalità informativa, aggiornato al 27 settembre 2026. Non sostituisce l’esame degli atti del singolo procedimento.
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