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Articoli / Pubblica Amministrazione

Concorso pubblico e prova orale: se sei malato l’amministrazione deve rinviare l’esame

Di Avv. Giorgio Pina. Aggiornato al 28 settembre 2026. 4 min di lettura.

Prova orale e malattia: il rinvio è dovuto

Capita più spesso di quanto si pensi. Dopo mesi di studio e dopo aver superato le prove scritte, il candidato riceve la convocazione per l’orale e proprio in quei giorni si ammala, subisce un intervento, resta bloccato in ospedale. Molti bandi contengono una clausola che sembra non lasciare scampo. Chi non si presenta nel giorno fissato è escluso, «qualunque ne sia la causa» e talvolta con l’aggiunta «ancorché dovuta a forza maggiore». Il TAR Lazio, con la sentenza della Sezione IV-ter n. 3388 del 23 febbraio 2026, ha detto che una clausola così formulata è illegittima e che l’amministrazione, di fronte a un impedimento grave e documentato, ha l’obbligo di rinviare la prova.

La vicenda e la decisione

Il caso riguardava un candidato che aveva chiesto il differimento dell’orale per un serio motivo di salute, producendo la relativa certificazione. L’amministrazione aveva respinto la richiesta richiamandosi alla clausola del bando e alla necessità di concludere rapidamente la procedura. Il TAR ha annullato l’esclusione e ha spiegato le ragioni con una motivazione che vale ben oltre il singolo caso.

Il punto di partenza è la differenza tra prova scritta e prova orale. Gli scritti si svolgono in un’unica sessione, con tutti i candidati contemporaneamente e con le stesse tracce, e per questo la simultaneità è una garanzia di parità e di anonimato che non può essere sacrificata. L’orale, invece, si svolge per definizione in giornate diverse, candidato per candidato, secondo un calendario che la commissione stessa costruisce e modifica. Non c’è quindi alcuna ragione strutturale che impedisca di spostare una data, e il divieto assoluto di differimento si rivela irragionevole, sproporzionato e contrario agli articoli 3 e 97 della Costituzione, che impongono all’amministrazione di trattare situazioni diverse in modo diverso e di agire con imparzialità e buon andamento.

Il TAR ha aggiunto due precisazioni importanti. La prima è che l’esigenza di celerità della procedura è un interesse legittimo dell’amministrazione ma non può prevalere, da sola, sul diritto del candidato a partecipare quando l’impedimento è serio e provato. La seconda è che la certificazione medica, se adeguata, deve essere effettivamente valutata dalla commissione, che non può limitarsi a opporre la clausola del bando come se fosse un automatismo.

Che cosa significa per chi partecipa a un concorso

La sentenza non autorizza a chiedere rinvii per qualsiasi motivo. Il principio vale per gli impedimenti gravi e documentati, in primo luogo quelli sanitari, e presuppone che il candidato si attivi tempestivamente. Chi si trova in questa situazione deve fare tre cose nell’ordine giusto. Deve comunicare subito l’impedimento all’amministrazione, preferibilmente via PEC, chiedendo espressamente il differimento della prova a una data successiva del calendario. Deve allegare una documentazione seria, cioè una certificazione che descriva l’impedimento e la sua durata, non un semplice certificato generico. Deve infine conservare la prova dell’invio e della ricezione, perché in un eventuale giudizio sarà decisivo dimostrare che l’amministrazione sapeva e ha scelto di non tenerne conto.

Se la richiesta viene respinta o ignorata e il candidato viene escluso, il provvedimento va impugnato davanti al TAR entro sessanta giorni dalla conoscenza, con contestuale istanza cautelare. Nel caso deciso dal TAR Lazio, come in altri simili, la tutela cautelare consente di ottenere in tempi rapidi l’ammissione con riserva a una nuova seduta dell’orale, evitando che nel frattempo la graduatoria venga approvata e i posti coperti.

Un principio di proporzionalità che vale per tutti i bandi

Il ragionamento del TAR è un’applicazione del principio di proporzionalità, in base al quale ogni misura restrittiva deve essere idonea, necessaria e non eccessiva rispetto allo scopo. Escludere definitivamente un candidato che ha superato gli scritti, per un impedimento che non dipende da lui e che poteva essere superato spostando una data, è una misura eccessiva rispetto all’interesse alla speditezza. È lo stesso principio che i giudici amministrativi applicano quando valutano le esclusioni per vizi formali della domanda, e conviene tenerlo presente perché le clausole «a qualunque causa» sono ancora frequenti nei bandi degli enti locali e delle aziende sanitarie.

Chi ha subito un’esclusione di questo tipo, o teme di subirla, ha quindi buoni argomenti per farsi valere, purché agisca nei termini e con la documentazione giusta.

Fonti e riferimenti

  • TAR Lazio, Roma, Sez. IV-ter, 23 febbraio 2026, n. 3388
  • Costituzione, artt. 3 e 97

Articolo a finalità informativa, aggiornato al 25 settembre 2026. Non sostituisce l’esame del bando e degli atti del singolo procedimento.

Se ti trovi in questa situazione, il tempo conta più di ogni altra cosa. Sottoponi a me il bando, la convocazione, la richiesta di rinvio con la relativa documentazione e il provvedimento di esclusione o di diniego. Valuto in tempi rapidi se il tuo caso rientra nel principio affermato dal TAR Lazio e, se ci sono le condizioni, predispongo il ricorso con istanza cautelare per ottenere l’ammissione a una nuova seduta. Mi trovi a segreteria@avvocatogiorgiopina.it, anche per una consulenza a distanza.

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Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce l'esame del caso concreto. Per verificare subito la scadenza puoi usare il calcolatore dei termini.