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Articoli / Appalti ed edilizia

Direttore dei lavori e CSE nella gara: la sentenza del Consiglio di Stato

Di Avv. Giorgio Pina. Aggiornato al 25 settembre 2026. 5 min di lettura.

Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza nella gara pubblica

La presenza dello stesso professionista come direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non determina automaticamente l’esclusione dell’impresa da una gara. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’art. 114, comma 4, del Codice dei contratti pubblici disciplina anzitutto l’organizzazione dell’esecuzione dell’appalto, e non può essere trasformato senza ulteriori verifiche in un requisito di ammissione alla procedura.

La vicenda e il problema giuridico

La controversia nasce da un affidamento di servizi tecnici collegati a lavori pubblici. Dopo l’aggiudicazione era stato contestato che un professionista ricoprisse sia il ruolo di direttore dei lavori sia quello di coordinatore per la sicurezza in esecuzione. La contestazione faceva leva sull’art. 114 del d.lgs. 36/2023 e sul contenuto degli atti di gara. Il TAR Puglia, Bari, con sentenza n. 85/2026, aveva accolto la censura, mentre il Consiglio di Stato ha riformato la decisione, concentrandosi sulla distinzione fra regole che operano durante la gara e regole che governano la fase successiva.

La domanda non era semplicemente se una persona potesse svolgere entrambe le funzioni in qualunque cantiere. Il punto era se l’eventuale violazione del comma 4 comportasse di per sé l’esclusione del concorrente, anche quando la lex specialis non avesse configurato in modo espresso la separazione dei ruoli come requisito di partecipazione.

Che cosa regola l’articolo 114

L’art. 114 del Codice dei contratti pubblici disciplina la direzione dei lavori e dell’esecuzione. Il comma 4 contiene una regola organizzativa per i lavori pubblici. Nei contratti di importo fino a un milione di euro, e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti previsti per la sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore in fase di esecuzione.

La disposizione si colloca nella disciplina dell’esecuzione del contratto. Da qui il ragionamento del Consiglio di Stato, per cui una prescrizione che riguarda come organizzare il cantiere non coincide automaticamente con un requisito per partecipare alla procedura. Per escludere un concorrente occorre una base normativa o una clausola di gara chiara, conoscibile prima della presentazione dell’offerta. La stazione appaltante non può introdurre a posteriori una causa espulsiva che gli operatori non potevano ricavare con certezza dagli atti.

Questa distinzione tutela la parità di trattamento e l’affidamento dei concorrenti, perché tutti devono sapere in anticipo quali requisiti servono e quali conseguenze comporta la loro mancanza. La regola non consente però di ignorare le prescrizioni di sicurezza né rende sempre ammissibile il cumulo degli incarichi, poiché il rispetto dell’art. 114 resta da verificare nella fase esecutiva.

Che cosa la sentenza non afferma

La pronuncia non dice che direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza siano sempre cumulabili. Non dichiara irrilevanti i rischi del cantiere, le incompatibilità previste dalla disciplina di settore o le clausole del bando. Afferma una cosa più circoscritta, cioè che la violazione di una norma collocata nella disciplina esecutiva non diventa, senza un passaggio ulteriore, motivo automatico di esclusione dalla gara.

La conclusione può cambiare se il disciplinare richiede espressamente due professionisti distinti, se impone un requisito organizzativo specifico o se la struttura dell’appalto comporta rischi che esigono separazione e indipendenza dei controlli. Va letto il testo integrale della lex specialis, compresi capitolato, chiarimenti, schema di contratto e prescrizioni di sicurezza. Un chiarimento ufficiale può essere decisivo per stabilire quale regola i concorrenti dovevano rispettare.

Le verifiche utili per le imprese

Prima di presentare l’offerta un operatore dovrebbe verificare quale soglia economica e quale tipologia di lavori ricorrano, se l’opera sia complessa o presenti rischi di interferenza, se il bando nomini separatamente direttore dei lavori e coordinatore, se il professionista indicato possieda abilitazioni e requisiti e se l’organizzazione proposta sia sostenibile in concreto. In caso di ambiguità è preferibile chiedere un chiarimento formale entro il termine previsto, invece di affidarsi a un’interpretazione interna non condivisa dalla stazione appaltante.

Se un concorrente viene escluso occorre acquisire il provvedimento motivato, i verbali, il bando e tutte le risposte ai quesiti, per identificare con precisione se l’esclusione derivi da un requisito esplicito o da una lettura estensiva della norma. I termini per impugnare gli atti di gara sono brevi, quindi la data di piena conoscenza del provvedimento va annotata e verificata subito con un legale.

Se invece la criticità emerge dopo l’aggiudicazione, il rimedio può riguardare l’assetto esecutivo, poiché la stazione appaltante potrebbe dover sostituire o separare le funzioni senza che ciò implichi automaticamente la caducazione dell’intera gara. La soluzione dipende dallo stato del contratto, dalla natura della violazione e dalla sua incidenza sulla competizione.

Come leggere il precedente

La sentenza richiama anche decisioni di primo grado con soluzioni diverse, fra cui la sentenza del TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 328/2026, e non è corretto trattare ogni precedente come definitivamente superato al di fuori della specifica fattispecie decisa. Il principio va applicato leggendo il bando concreto, perché la sentenza offre una distinzione utile e non una formula che risolve qualsiasi controversia sul cumulo dei ruoli.

Un ulteriore profilo riguarda il momento in cui viene rilevata la criticità. Prima dell’aggiudicazione una clausola dubbia può essere chiarita con un quesito, mentre dopo l’aggiudicazione l’amministrazione deve spiegare perché ritiene che la regola violata incida sulla validità della gara e non soltanto sulla fase di avvio dei lavori. Se il contratto è già stato stipulato o l’esecuzione è iniziata, entrano in gioco anche le regole sui rimedi, sulla conservazione del contratto e sugli interessi pubblici coinvolti, e non ogni annullamento della gara comporta lo scioglimento del rapporto o il risarcimento del concorrente.

Per l’impresa che valuta un ricorso l’analisi dovrebbe ricostruire cronologicamente bando, chiarimenti, designazione del gruppo di lavoro, aggiudicazione, eventuale stipula e contestazione. È utile verificare se le figure professionali erano indicate nominativamente, se il capitolato attribuiva compiti incompatibili e se la stazione appaltante abbia consentito modifiche o sostituzioni. Questi elementi aiutano a capire se si discuta di un requisito originario del concorrente, di un impegno assunto in offerta o di un problema organizzativo emerso soltanto durante l’esecuzione.

La regola pratica è separare il controllo sull’ammissione alla gara da quello sull’organizzazione del cantiere. Un problema nella fase di esecuzione può richiedere una correzione, ma non giustifica sempre l’esclusione retroattiva del concorrente. Per imprese e professionisti la tutela comincia dalla lettura puntuale delle clausole e dalla tempestiva contestazione di quelle ambigue.

Fonti e riferimenti

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 21 settembre 2026, n. 6984, che riforma TAR Puglia, Bari, n. 85/2026
  • D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 114
  • D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Articolo a finalità informativa, aggiornato al 25 settembre 2026. Non sostituisce l’esame della lex specialis e degli atti della singola procedura.

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Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce l'esame del caso concreto. Per verificare subito la scadenza puoi usare il calcolatore dei termini.