Incidente sul lavoro al Colosseo: sicurezza nei lavori in quota e appalti
Di Avv. Giorgio Pina. Aggiornato al 25 settembre 2026. 6 min di lettura.

La morte di un operaio di 22 anni, precipitato mentre lavorava all’installazione di un nuovo impianto di illuminazione al Colosseo, riporta al centro la sicurezza nei lavori in quota e negli appalti. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Si tratta di un procedimento in corso, e l’iscrizione nel registro degli indagati non equivale a una condanna né consente di attribuire oggi la responsabilità dell’incidente a una persona o a un’impresa.
I fatti e le domande dell’inchiesta
Le informazioni diffuse dalla stampa riferiscono che l’operaio stava partecipando di notte a lavori per l’illuminazione del monumento. L’indagine deve chiarire come sia avvenuta la caduta, quali attrezzature fossero utilizzate, se i sistemi anticaduta fossero adeguati, quale formazione fosse stata impartita e come fosse organizzata la presenza di lavoratori e responsabili sul posto.
Occorre inoltre ricostruire la catena contrattuale, cioè chi aveva affidato i lavori, se vi fossero appalti o subappalti, chi controllava i luoghi, quali compiti spettassero ai preposti e ai coordinatori della sicurezza e quali poteri avesse ciascun soggetto. I dettagli riportati dai giornali restano ipotesi investigative finché non vengono confermati dagli atti e dagli accertamenti tecnici, ed è quindi scorretto trasformare una prima ricostruzione in una conclusione giuridica.
La sicurezza nei lavori in quota
Il d.lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro di valutare i rischi e organizzare l’attività in modo da prevenirli. Per i lavori in quota il datore deve scegliere misure adeguate alla situazione, privilegiando le protezioni collettive come parapetti o reti quando sono tecnicamente praticabili e, in caso contrario, dispositivi individuali anticaduta correttamente progettati e utilizzati.
Un’imbracatura, da sola, non basta. Servono un punto di ancoraggio idoneo, compatibilità tra le componenti del sistema, formazione e addestramento, controllo delle attrezzature e procedure per recuperare rapidamente un lavoratore sospeso. Anche il rischio di oscillazione, la distanza di arresto e la presenza di ostacoli devono entrare nella valutazione, perché la misura deve funzionare nella concreta situazione di lavoro e non limitarsi a comparire in un documento.
L’art. 2087 del codice civile impone inoltre all’imprenditore di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica. La responsabilità civile e quella penale hanno presupposti e regole di prova distinti, perché la violazione di un obbligo non basta da sola se manca il nesso causale richiesto, mentre la consegna dei dispositivi non prova automaticamente che il lavoro fosse stato organizzato in sicurezza.
Appalti, quali obblighi ha il committente
L’art. 26 del Testo unico sulla sicurezza assegna obblighi anche al datore di lavoro committente che affida attività a imprese esterne o lavoratori autonomi, quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma. Tra questi possono rientrare la verifica dell’idoneità tecnico-professionale, la comunicazione dei rischi presenti nei luoghi e il coordinamento delle misure di prevenzione.
Nei cantieri temporanei o mobili trova applicazione anche il Titolo IV del decreto, con regole specifiche per committente, responsabile dei lavori, coordinatori e imprese. La disciplina concreta dipende dalla natura dei lavori e dalla configurazione del cantiere, perché installare un impianto, restaurare un monumento o operare su una struttura esistente può richiedere verifiche diverse. DUVRI, piano di sicurezza e coordinamento, POS e altri documenti non sono intercambiabili e non si applicano indistintamente in ogni caso.
La presenza di un appalto non trasferisce ogni obbligo all’impresa esecutrice. L’appaltatore rimane responsabile della sicurezza dei propri dipendenti, mentre il committente conserva gli obblighi che gli spettano per legge e in relazione al controllo effettivo del luogo. Il subappalto, se presente, non fa scomparire la necessità di coordinare le attività e verificare i rischi interferenziali.
Il precedente della Cassazione
La Corte di cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza n. 29157/2024, depositata il 12 novembre 2024, ha affermato che per escludere la responsabilità del committente non basta la mancata ingerenza nell’esecuzione o nell’organizzazione dell’attività appaltata, in ragione degli obblighi specifici imposti dal d.lgs. n. 81/2008, e che quando più soggetti concorrono all’evento dannoso rispondono in solido ai sensi dell’art. 1294 del codice civile. La decisione riguarda una vicenda diversa e non può essere sovrapposta a questo caso, ma è utile per ricordare che affidare il lavoro a un’impresa esterna non esonera automaticamente il committente dai propri doveri.
Il precedente non stabilisce una responsabilità generalizzata di chi commissiona un’opera. Bisogna accertare quale obbligo gravasse sul soggetto, se avesse poteri concreti per intervenire, quale condotta sia stata omessa e se quell’omissione abbia contribuito causalmente all’evento. La valutazione richiede l’esame di contratto, documenti di sicurezza, procedure, testimonianze e perizie.
I diritti dei familiari
I familiari della vittima possono valutare la partecipazione al procedimento penale come persone offese o, se ricorrono i presupposti, come parti civili, chiedendo il risarcimento dei danni. Possono inoltre agire in sede civile contro i soggetti ritenuti responsabili e attivare le prestazioni previdenziali previste per gli infortuni mortali, secondo le condizioni di legge. La scelta del percorso e i suoi termini vanno esaminati tempestivamente, perché le procedure non sono tutte uguali.
È utile conservare documenti sul rapporto di lavoro, comunicazioni dell’impresa, buste paga e ogni informazione ricevuta sulle indagini. La famiglia può chiedere assistenza legale per comprendere gli atti e tutelare la riservatezza, senza ricostruire da sola la dinamica né esporsi pubblicamente con accuse non ancora provate, perché le responsabilità sono oggetto di indagine e spetta agli organi competenti accertarle.
L’inchiesta penale e l’eventuale causa civile possono esaminare documenti comuni, ma hanno finalità e regole differenti. Nel procedimento penale si accerta se una o più persone abbiano commesso un reato, con le garanzie proprie dell’imputato e lo standard probatorio previsto per la condanna. Nel giudizio civile si decide se sussistano obblighi risarcitori nei confronti dei familiari e quale danno sia dimostrato.
Quando più imprese operano nello stesso sito, la documentazione utile non è soltanto il contratto principale. Possono essere rilevanti gli ordini di servizio, le autorizzazioni ad accedere, le consegne del cantiere, le verifiche dei dispositivi, i piani di emergenza, i registri di formazione, la designazione dei preposti e le comunicazioni tra committente e appaltatore. Il loro esame permette di capire se i rischi erano stati individuati e se le misure scritte corrispondevano al lavoro realmente svolto, ed è questo confronto tra carta e realtà che spesso chiarisce le responsabilità.
La sicurezza sul lavoro richiede una catena concreta di prevenzione fatta di valutazione, formazione, dispositivi, vigilanza, coordinamento e soccorso. L’inchiesta dovrà chiarire se e dove questa catena si sia interrotta. Fino ad allora la risposta giuridicamente corretta è chiedere accertamenti completi e non anticipare conclusioni.
Fonti e riferimenti
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 26 e Titolo IV
- Art. 2087 del codice civile
- Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 12 novembre 2024, n. 29157
- Notizie di stampa del 23 e 24 settembre 2026
Articolo a finalità informativa, aggiornato al 25 settembre 2026. Il procedimento è in corso e vale la presunzione di innocenza per tutte le persone coinvolte.
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