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Multa e accesso agli atti: si può conoscere il nome dell’agente?
Di Avv. Giorgio Pina. Aggiornato al 15 ottobre 2026. 3 min di lettura.

Chi riceve una sanzione può avere bisogno di conoscere non solo il verbale, ma anche chi ha eseguito l’accertamento e su quali atti esso si fonda. Con sentenza 31 agosto 2026, n. 14477, il TAR Lazio, sezione I, ha riconosciuto che l’accesso agli atti si estende ai nominativi degli agenti verbalizzanti quando la richiesta è collegata a un’esigenza difensiva concreta. La riservatezza del dipendente pubblico non si traduce in un diritto all’anonimato opponibile al cittadino, e il generico timore per l’incolumità del personale non basta a giustificare il diniego. Il TAR ha però respinto la domanda di risarcimento, perché il ritardo nel consentire l’accesso non prova da solo l’esistenza di un danno.
Che cosa tutela l’accesso agli atti
La legge n. 241/1990 consente a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale di prendere visione e ottenere copia dei documenti amministrativi collegati alla propria posizione. Nell’accesso agli atti a fini difensivi occorre spiegare il nesso tra i documenti richiesti e la tutela che si intende esercitare. Non sono ammesse richieste esplorative né la raccolta indiscriminata di dati. Se l’amministrazione respinge l’istanza deve motivare il diniego secondo le regole di legge. Lo stesso strumento torna utile in molti altri ambiti, ad esempio per verificare il punteggio in un concorso scuola o per conoscere le offerte dei concorrenti in una gara d’appalto.
La decisione del TAR e il precedente richiamato
Nel caso esaminato il destinatario di un preavviso di accertamento, cioè l’avviso che precede la notifica del verbale, aveva chiesto di conoscere i nominativi degli agenti. Il TAR ha ritenuto fondata la richiesta, perché quei dati servivano a verificare i titoli che legittimavano l’attività svolta e a individuare i destinatari di eventuali iniziative difensive. La sentenza si richiama al Consiglio di Stato, sezione V, 5 aprile 2022, n. 2530, che aveva riconosciuto a un passeggero sanzionato il diritto di conoscere le generalità del controllore ferroviario, incaricato di pubblico servizio. È un precedente analogo sul piano del diritto di difesa, non una pronuncia sullo stesso tipo di agente o di verbale.
Hai ricevuto un atto o un provvedimento simile?
I termini per contestarlo sono spesso brevi e decorrono dalla comunicazione. Puoi sottoporre il tuo caso per una valutazione.
Richiedi una valutazioneI limiti della pronuncia
Il TAR non ha affermato che chiunque possa ottenere i dati di qualsiasi agente senza spiegare a che cosa gli servano. Serve un interesse difensivo concreto. Quanto al risarcimento, la domanda è stata respinta perché il ricorrente non aveva allegato né provato un pregiudizio effettivo. Il Tribunale ha anche osservato che non conoscere il nome degli agenti non impedisce di sporgere querela, che può essere presentata contro ignoti. Per ottenere un risarcimento occorre dimostrare la condotta illegittima, il danno concreto e il nesso causale.
Come formulare la richiesta e che cosa fare in caso di diniego
Nella richiesta indica gli estremi del verbale o del preavviso, elenca gli atti che ti servono e spiega a quale contestazione sono collegati. A seconda dei casi può essere utile chiedere copia degli atti istruttori, delle fotografie, dei rapporti di servizio e dei dati identificativi degli agenti che hanno svolto o sottoscritto l’accertamento. Conserva l’istanza, la ricevuta di invio e ogni risposta. Se l’amministrazione nega l’accesso o non risponde entro trenta giorni, puoi rivolgerti al difensore civico competente, per gli atti di regioni ed enti locali, o alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, per quelli delle amministrazioni statali. In alternativa puoi proporre ricorso al TAR con il rito speciale, più rapido di quello ordinario, previsto dall’articolo 116 del codice del processo amministrativo, entro trenta giorni dal diniego o dalla formazione del silenzio, cioè dalla scadenza dei trenta giorni senza risposta.
I termini per impugnare la sanzione corrono comunque
L’istanza di accesso non sospende i termini per contestare la sanzione. Per le violazioni del Codice della strada, ad esempio, il ricorso al Prefetto va proposto entro sessanta giorni e quello al Giudice di pace entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. Un preavviso lasciato sul veicolo e un verbale notificato, poi, non producono gli stessi effetti ai fini dell’impugnazione. Aspettare la risposta all’istanza senza verificare subito quali termini stanno decorrendo può costare la possibilità di difendersi. Per un primo orientamento sulle scadenze puoi usare il calcolatore dei termini del sito, che non sostituisce però la verifica sull’atto concreto.
Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce l'esame del caso concreto. Per verificare subito la scadenza puoi usare il calcolatore dei termini.
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