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Escluso dal concorso per inidoneità fisica: quando è illegittimo
Di Avv. Giorgio Pina. Aggiornato al 15 ottobre 2026. 6 min di lettura.

Chi supera le prove di un concorso pubblico e viene poi escluso alla visita medica tende a considerare chiusa la partita. Non sempre lo è. Con la sentenza n. 14540 pubblicata il 1° settembre 2026, il TAR del Lazio ha annullato l’esclusione per inidoneità fisica di un candidato a un posto di operatore nei Vigili del fuoco, e con essa la parte del bando che lo aveva sottoposto ai requisiti fisici previsti per chi interviene nel soccorso. Il principio interessa chiunque partecipi a una selezione pubblica. I requisiti fisici per entrare nella pubblica amministrazione devono essere proporzionati alle mansioni che il vincitore svolgerà davvero, e un’esclusione dal concorso per inidoneità fisica fondata su parametri pensati per un ruolo diverso può essere contestata.
Il caso: escluso alla visita medica per un posto d’ufficio
La procedura era riservata ai volontari dei Vigili del fuoco inseriti in una graduatoria speciale e serviva ad assumere 200 operatori. Si tratta di un’assunzione straordinaria prevista dall’articolo 12 del decreto-legge n. 69 del 2023, adottata anche per chiudere una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea sull’uso prolungato del personale precario. Il candidato aveva superato la prova a quiz. Alla visita medica del marzo 2025 era stato dichiarato inidoneo per una patologia venosa a una gamba, che il decreto del Ministro dell’Interno n. 166 del 2019 elenca tra le cause di non idoneità del personale operativo.
Il nodo stava proprio nella scelta del parametro. Quel decreto ministeriale distingue due livelli di requisiti. L’articolo 1 riguarda chi svolge funzioni operative, cioè vigili del fuoco, ispettori antincendi e direttivi impegnati negli interventi, e rinvia a un lungo elenco di infermità e imperfezioni che impediscono l’accesso. L’articolo 2 riguarda i ruoli tecnico-professionali, compresi gli operatori, e chiede un’idoneità fisica e psichica adeguata alle funzioni della qualifica, senza quell’elenco così severo. Il bando, però, all’articolo 8 sottoponeva i candidati operatori agli accertamenti dell’articolo 1, come se dovessero salire sulle autopompe.
Perché il TAR ha annullato l’esclusione e il bando
Il Tribunale ha esaminato per prima la censura sul criterio applicato, perché se il metro di giudizio era sbagliato cadeva l’intera valutazione. Il ragionamento si sviluppa su tre piani.
Il primo riguarda le mansioni. L’articolo 70 del decreto legislativo n. 217 del 2005 descrive l’operatore come addetto a protocollo, smistamento e notifica di atti, archiviazione, uso di apparecchiature informatiche, oltre a manutenzioni e lavori tecnico-manuali. Per i giudici si tratta dell’ordinaria attività d’ufficio di qualsiasi amministrazione, priva di caratteristiche che giustifichino una particolare prestanza fisica.
Il secondo riguarda la legge. Lo stesso articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2023 stabiliva che chi concorreva come operatore fosse valutato sul piano psicofisico secondo l’articolo 2 del decreto ministeriale. Il bando aveva quindi introdotto una regola più severa di quella voluta dal legislatore, e proprio questo, osserva il TAR, la rendeva ancora più irragionevole.
Il terzo riguarda il principio generale. I requisiti per partecipare a un concorso devono rispettare la proporzionalità, essere cioè calibrati sul profilo professionale ricercato e sulle mansioni a cui il dipendente sarà adibito. A sostegno il Tribunale richiama la direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento nel lavoro e la sentenza della Corte di giustizia UE del 17 novembre 2022, causa C-304/21, che in materia di limiti di età ha chiesto di guardare alle funzioni concretamente svolte. I servizi di soccorso possono selezionare con criteri rigorosi il personale destinato agli interventi, ma quei criteri non si estendono a chi in intervento non andrà mai.
Il ricorso è stato accolto, l’esclusione e la clausola del bando sono state annullate e il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese. La sentenza ricorda inoltre che lo stesso TAR aveva già deciso nello stesso senso su clausole analoghe, in almeno cinque pronunce tra dicembre 2025 e aprile 2026. Non è quindi una decisione isolata ma un orientamento consolidato della sezione.
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Richiedi una valutazioneRequisiti fisici nei concorsi pubblici: che cosa insegna la sentenza
Il valore della pronuncia va oltre i Vigili del fuoco. Molti bandi riproducono in modo quasi automatico requisiti fisici, limiti di statura o elenchi di patologie nati per ruoli operativi e li applicano anche a profili amministrativi o tecnici. Il TAR indica il criterio con cui verificarli. Bisogna chiedersi quali compiti svolgerà davvero chi vince e se il requisito serve a garantire quei compiti.
Tre segnali, in particolare, meritano attenzione. Il primo è un bando che richiede più di quanto preveda la norma di settore o il regolamento sui requisiti di quel ruolo. Il secondo è un parametro pensato per il personale operativo applicato a chi svolgerà lavoro d’ufficio. Il terzo è un giudizio di inidoneità che non mette in relazione la condizione fisica con le mansioni del posto.
Un indizio concreto della portata della questione arriva dalla stessa amministrazione. Nel bando del 31 luglio 2026 per l’assunzione di altri 9 operatori, sempre riservato ai volontari, gli accertamenti psicofisici rinviano all’articolo 2 del decreto ministeriale e non più all’articolo 1.
Occorre però prudenza quando il ruolo è davvero operativo. La stessa direttiva europea, come ricorda il TAR, fa salvo il diritto di forze armate, polizia e servizi di soccorso di pretendere i requisiti necessari a svolgere tutte le funzioni loro affidate. Per un agente destinato al servizio su strada o per un vigile del fuoco da intervento, contestare un requisito fisico è molto più difficile.
I limiti della sentenza
La pronuncia non ha stabilito che il candidato fosse in buona salute. Le censure sulla diagnosi sono state assorbite, cioè non esaminate perché superate dall’accoglimento del motivo principale. L’assegnazione alla sede che il candidato aveva ottenuto con riserva si consoliderà, precisa il TAR, solo dopo la verifica dei requisiti dell’articolo 2. L’effetto della sentenza è quindi una nuova valutazione con il parametro corretto, non un’assunzione automatica.
Si tratta inoltre di una decisione di primo grado, che può essere appellata. Infine non tocca i requisiti richiesti per i ruoli operativi, che restano pienamente validi.
Esclusione dal concorso per inidoneità fisica: che cosa fare in pratica
Il primo passo è ottenere il verbale della commissione medica e la scheda individuale, se non sono stati consegnati, con un’istanza di accesso agli atti. Su quei documenti si verifica quale norma o quale articolo del regolamento è stato applicato e se coincide con quello previsto per il profilo messo a concorso. Il confronto va fatto con il testo del bando e con la disciplina speciale del ruolo, che spesso è più favorevole.
Conviene poi raccogliere la documentazione medica specialistica sulla propria condizione, utile anche quando si contesta la diagnosi in sé. Vanno conservati il bando, la domanda, le convocazioni, gli esiti delle prove e la comunicazione di esclusione con la data di ricezione.
Il ricorso al TAR va proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, con la sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto. In alternativa è possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. Nel caso deciso la clausola del bando è stata contestata insieme all’esclusione, perché produceva effetti solo al momento della visita. Quando invece una clausola impedisce fin da subito di partecipare, va impugnata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. Per calcolare la scadenza si può usare il calcolatore dei termini, verificando sempre la data di decorrenza sui documenti.
Un ultimo aspetto è il fattore tempo. Le procedure proseguono con graduatorie, scelta delle sedi e assunzioni. Nel caso deciso il TAR aveva accolto in via cautelare la domanda del ricorrente, che ha così potuto partecipare con riserva alla scelta della sede. Valutare subito la richiesta di misure cautelari può evitare che il posto venga assegnato ad altri mentre la causa è in corso. Sugli altri passaggi da curare dopo un’esclusione è utile anche la guida Escluso da un concorso pubblico: cosa fare e in quanto tempo, mentre sul tema dei requisiti di aspetto nei concorsi di polizia si può leggere l’approfondimento su tatuaggi e concorso in polizia.
Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce l'esame del caso concreto. Per verificare subito la scadenza puoi usare il calcolatore dei termini.
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